Secondo una recente sentenza del giudice di Cassazione, un datore di lavoro può fare pedinare un impiegato da un investigatore privato e persino farlo perquisire, qualora vi sia il sospetto di un comportamento illecito. Se dal monitoraggio delle azioni del dipendente emerge che è stata commessa un’azione illecita allora il licenziamento disciplinare risulta giustificato.
Il caso in questione riguardava alcuni furtarelli messi in atto da un dipendente di un albergo siciliano, il quale aveva fatto ricorso ad una precedente sentenza, adducendo come motivazione del controllo la supposta curiosità del datore di lavoro.
Nella sentenza n° 14197/12 depositata lo scorso 7 agosto, il magistrato ha ribadito che esiste una differenza d’intenzione tra la semplice curiosità e il reale sospetto del realizzarsi di un’azione che può provocare dei danni degli interessi dell’impresa o al suo patrimonio.
I limiti del lavoro dell’investigatore privato in ambito lavorativo sono infatti posti dall’articolo 2 3 e 4 dello statuto dei lavoratori, che sanciscono il divieto di appostamento delle guardie giurate nello spazio in cui si svolge l’attività lavorativa e produttiva, essendo queste assunte solo per la salvaguardia del patrimonio aziendale, e il divieto di installare impianti audiovisivi o altri apparecchi al fine di controllare l’attività dei lavoratori.
Foto: Europol Srl