Come ogni mese abbiamo selezionato tra i Clienti in Prima Fila un protagonista delle investigazioni private. Fabio Di Venosa è il titolare del Centro Servizi Investigativi, centro con sede a Milano, specializzato in indagini per la sicurezza aziendale.
- Quali servizi d’investigazione offre il Centro Servizi Investigativi Milano
La nostra azienda pur lavorando nel settore privato fornendo accertamenti pre e post matrimoniali, è specializzata nelle indagini e nei servizi di consulenza per la sicurezza aziendale.
In un contesto così mutevole e critico per l’economia, è importante per le aziende avere informazioni approfondite sui clienti, proteggere il proprio business e soprattutto avere un organico affidabile a tutti i livelli.
- Quali sono le problematiche aziendali che richiedono l’intervento di un investigatore privato?
I casi d’intervento sono molteplici, dai casi di assenteismo alla violazione del patto di non concorrenza, dall’infedeltà dei soci alle indagini per il recupero del credito. Inoltre, ultimamente le aziende sono diventate molto più sensibili nei confronti della gestione della sicurezza dei dati e dei luoghi in cui si svolge l’attività. Sempre più imprese ci contattano per avere consulenze al riguardo, ci richiedono bonifiche ambientali, implementazioni di procedure e sistemi di sicurezza, sia tecnologiche che mediante operatori qualificati.
- Può raccontarci un caso peculiare a riguardo?
Un provvedimento del Garante del novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio 2001, ribadisce come non viola le norme sulla privacy l’investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l’insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L’Autorità ha osservato che l’uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L’investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l’inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti, durante gli spostamenti dell’interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell’investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti, rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l’attività lavorativa.