Quali sono le condizioni giuridiche per esercitare l’attività di detective in Italia? In che consiste nel dettaglio il lavoro del detective? Nel nostro paese la figura dell’investigatore privato è disciplinata dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per legge l’investigatore può essere:
- Privato: è colui che tramite autorizzazione prefettizia svolge indagini commissionate da privati, enti pubblici, aziende ed avvocati per la ricerca di elementi di prova da utilizzare nel processo penale (art.27 bis del c.p.p.).
- Pubblico: è colui che presta servizio presso la polizia giudiziaria e che risponde alla figura del Pubblico Ministero.
Con particolare riferimento all’ambito dell’investigazione privata, la materia è stata recentemente riformata con un decreto ministeriale del 2010 (decr. Del Ministero dell’Interno n. 269), apportando importanti novità in quanto propone una nuova classificazione della professione del detective prendendo come riferimento le seguenti categorie:
- Informatore commerciale titolare d'istituto.
- Investigatore privato titolare d'istituto
- Informatore autorizzato dipendente
- Investigatore autorizzato dipendente
La nuova classificazione è molto importante dal punto di vista normativo, in quanto separa la figura dell’investigatore da quella dell’informatore: nello specifico, l’informatore commerciale si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese (bilanci, debitori, dati di impresa etc). Punto più importante del decreto è soprattutto la classificazione delle attività che il detective può svolgere, dividendo le investigazioni in:
- Investigazioni in ambito aziendale: indagini commissionate da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto (ne sono esempio i casi di contraffazione di prodotti o la tutela di marchi e brevetti).
- Investigazioni in ambito privato:indagini commissionate da privati per una tutela in sede giudiziaria (si tratta di indagini in ambito familiare, patrimoniale etc).
- Indagini in ambito commerciale: indagini commissionate da uno o più commercianti per finalità contabili (un esempio è la determinazione delle differenze inventariali).
- Indagini in ambito assicurativo: indagini commissionate da qualsiasi soggetto avente diritto e relative alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure commissionate dalle stesse società assicurative per verificare una frode.
- Informazioni commerciali: commissionate da enti pubblici e privati per raccogliere ed analizzare dati di imprese e società nel rispetto della normativa europea in materia di privacy.
Il decreto ha avuto sicuramente il merito di fare ordine in un’attività così rilevante stabilendo delle regole omogenee; la classificazione proposta sopra è da considerarsi completa, ma non esaustiva, per approfondimenti rimandiamo alla lettura del testo legislativo reperibile presso il sito della Federpol (Associazione Investigatori Privati).